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CARTA DI IDENTITA' Torna alla pagina precedente

La Carta d'Identità (C.I.) è un documento personale di riconoscimento a cui può essere attribuita validità per l'espatrio.

La C.I. è rilasciata a persone di età superiore ai 15 anni che siano:

  • CITTADINI ITALIANI RESIDENTI

  • CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE (in questa ipotesi la C.I. ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio).

NON POSSONO ottenerne il rilascio i CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI in Italia.

In base quanto disposto nel decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, all'articolo 31, la carta d'identità vale 10 anni e non più 5.
La regola non riguarda solo le nuove carte d'identità, ma anche tutte quelle in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, pertanto:

  • nel caso di Carte d'Identità che hanno una scadenza dal 26 giugno 2008 in poi, cioé ancora valide alla data di entrata in vigore della legge, si procederà con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112 fino al ..... ";

  • nel caso di Carte d'Identità scadute prima del 26 giugno 2008, verrà emessa una nuova carta con scadenza decennale.

Il rinnovo della carta d'identità può essere richiesto anche sei mesi prima della scadenza.

Con l'entrata in vigore della "Legge Bassanini" nel documento viene omessa l'indicazione dello Stato Civile, salvo specifica richiesta dell'interessato (per celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate compare solo la dicitura "libero").

Come titolo per l'espatrio, per i maggiorenni la C.I. è valida, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.

Per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) la C.I. può essere resa valida con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o nulla osta del Giudice Tutelare.

Per i soggetti separati con prole minore occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

Con la C.I. si può espatriare nei seguenti Paesi: Austria - Malta - Francia - Danimarca - Gran Bretagna - Spagna - Principato di Monaco - Grecia - Germania - Belgio - Svizzera - Lussemburgo - Irlanda - Portogallo - Olanda - Turchia - Liechtenstein - Norvegia - Svezia - Ex Jugoslavia.

La documentazione necessaria per ottenere il rilascio è la seguente:

  • CITTADINI ITALIANI RESIDENTI

  • Un valido documento di riconoscimento

  • Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto.

  • CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE

  • Un valido documento di riconoscimento

  • Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto

  • Permesso di Soggiorno.

  • IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

  • Un valido documento di riconoscimento

  • Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto

  • Denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (o sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa).

Il rilascio è soggetto in tutti i casi al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 5,42 (Lire 10.500).

L'Ufficio invia a tutti i cittadini, prima della scadenza della carta d'identità, una lettera-avviso con l'invito al rinnovo del documento e l'indicazione degli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Anagrafe.

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