Decreto
del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1,
comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti
normativi dell'adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15
dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate
al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di
dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari
di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione
competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori
di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h)
o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di
protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi
informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in
forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e
la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi
della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti
agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme
concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si
applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia
o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,
contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità
del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni
fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso
con l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli
altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su
supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti
di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la
conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le
certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a
garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi,
ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare
variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico
e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico
anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22,
lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via
telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze,
rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche
di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta
e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del
Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha
efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso
della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di
contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra
queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta
possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle
regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al
parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti
enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente
concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il
Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e
procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e
per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel
rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si
tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via
telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con
qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o
documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto
il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve
altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le
copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di
pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere
fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia
di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può
altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su
diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture
private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è
apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo
o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando
richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti
informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38,
comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione
da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o
altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta
di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del
dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare
ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una
pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di
cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere
conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale
sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato
mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere
reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da
trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di
meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati
su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave
pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la
corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si
identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il
termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione,
rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità
del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la
validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave
pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione
che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al
duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale
alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto
cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento
o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui
corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti
revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche
definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del
soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui
essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma
digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del
fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in
contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n.1 della
legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in
originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica
autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica
amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale
inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi
sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo
unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o
la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme
del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma
segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi
tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un
involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od
estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice
civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli
effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e
rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci
anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono
consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate
da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio
dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto
tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai
fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore
e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le
norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale,
è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la
sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e
sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,emanate
ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo,
di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi
asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio
ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo
delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di
pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed
ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro
legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e
giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma
si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed
estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la
data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia
in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad
autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi,
centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati
dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere
nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su
richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali
non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente
ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione
dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e
del documento d'identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della
denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso,
del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei
documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate
con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo
e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori
servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di
bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto
sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte
mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e
la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica;
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n.59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a
qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad
autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità
personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento,
sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità
personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge
o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché
dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di
procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti
"certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o
"patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere
atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati
all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse
stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati
nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario
acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un
gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del
precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati,
qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti,
senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con
altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli
uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero,
vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato
civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di
validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto
divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento
di identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento
non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti
possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
(R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche
stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo
di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli
per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o
brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini
della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o
revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo
informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei
relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da
considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree
organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei
documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di
entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi
ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio,
le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme
tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi
finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed
utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il
recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia
obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata
"sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e
in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti
finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da
parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di
classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in
forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata
in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari
per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla
sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata
in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo,
costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di
protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è
effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche
indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di
modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette
ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di
ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti
a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f)
sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate
devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni
previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un
segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le
informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli
estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il
documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa
individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione
di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo
dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il
documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o
necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della
registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso
con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni
di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di
protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al
documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di
protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La
numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la
ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione
dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile
della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione
basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere
costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per
mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile
la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole
contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni
registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere
utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche
mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure
organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i
criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di
gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa
delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta
delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le
norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione
del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del
documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle
informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso
gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono
al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee
di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite
nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei
documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni
minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso
l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del
mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti
attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti
dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle
grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è
posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di
idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a
seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla
disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura,
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla
modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano
nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di
protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate
entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo
possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività
di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali,
incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del
personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone
per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto
informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di
protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la
tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno
quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte
integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono
oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle
operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni
qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura
informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio
dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre
ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del
protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non
più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza
il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di
successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti
registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel
sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo
al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun
documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema
informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero
utilizzato in emergenza. (R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti
amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti
in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti
amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al
potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di
economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla
legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione
informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree
organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li
contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione
d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di
protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei
flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il
fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il
procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei
procedimenti complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi
documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle
operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la
gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi
a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le
serie avevano nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio
di deposito. (R)
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna
il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per
la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute
in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento
effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti
dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente
agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per
territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il
pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni
precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo 71 (R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o
delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente
a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi
consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della
relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su
richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta,
anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Articolo 72 (R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti
individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e
tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d'ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave,
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del
presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati,
qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile
e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione
dell'atto di nascita. (R)
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso
di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni
rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4
gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993
n.537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15
maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli
articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21
novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n.
403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore :
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle
dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999,
n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva
unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6
ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti
ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di
entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di
cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4,
59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti
di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31
dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
|
Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Art. 1 Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti
La produzione agli organi della Pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro
formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla
presente legge.
Art. 2 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
La data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, la stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in
vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente, o discendente, la
posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le
modalità di cui all'articolo 20.
Art. 3 Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e
qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa , in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e
autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi la normale
documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I
regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed
eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della
dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
Art. 4 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
L'atto di notorietà concernete fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il
quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità
di cui all'articolo 20.
Art. 5 Documentazione mediante semplice esibizione
Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale
possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche
di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica
amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6 Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario
competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da
essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è
sottoscritto dal funzionario o dall'interessato. Nel caso in cui non sia prescritta la
presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con
le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio
dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura
dell'interessato.
Art. 7 Copie autentiche
Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in
vigore.
Art. 8 Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci
Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti
rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato
stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 9 Documenti spontaneamente esibiti
Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono valide a tutti gli effetti
gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari
dalla amministrazione.
Art. 10 Accertamenti d'ufficio
La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove
richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla
amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
Art. 11 Certificazioni contestuali
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e
qualità personali concerneti la stessa persona debbono essere contenute in un unico
documento.
Art. 12 Redazione di atti pubblici
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono
redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina, i detti sistemi possono essere
utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri per la grazia e giustizia e per
il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.
Art. 13 Stesura degli atti pubblici
Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non
lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. Per le variazioni da apportare al
testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si
cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.
Art. 14 Autenticazione di copie
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute,
oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti
sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri per la
Grazia e Giustizia e per il Tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano
anche per la formazione di copie autentiche. L'autenticazione delle copie può essere
fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa
consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia,
dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale
deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il
pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da
bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art. 15 Legalizzazione di firme
La legalizzazione di firme è la attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della
autenticità della firma stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il
cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve
indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
Art. 16 Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia
in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 17 Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad
autorità estere sono, ove da queste richieste, legalizzate dal ministro competente e, con
successiva legalizzazione, dal ministro degli affari esteri. Le firme sugli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su
atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
il secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati
nello stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica, o
consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministro degli affari esteri.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Art. 18 Atti non soggetti a legalizzazione
Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie
ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la
data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 19 Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 20 Autenticazione delle sottoscrizioni
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione
può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a
ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
Art. 21 Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme
L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli
2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di Lire 400 per ciascuna
dichiarazione. La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle
firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino sono
soggette a tassa di concessione governativa di Lire 200. Parimenti, è dovuta la tassa di
concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme
previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per la certificazione di
conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo. Le tasse
di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a
cura del pubblico ufficiale che provvede all'autenticazione delle sottoscrizioni o alla
legalizzazione delle firme.
Art. 22 Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione di firme
Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono far
seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio
sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato
per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il
timbro, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.
Art. 23 Esenzioni fiscali
Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per
le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da
legalizzare. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato
di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto
nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla
autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di
povertà.
Art. 24 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave,
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli,
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 25 Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti
Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed
agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la
corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo. Salvo
quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e
per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale
facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della
autenticazione. Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di
volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro
interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 26 Sanzioni penali
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei
precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che
autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non più
rispondenti a verità. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono
compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente
legge.
Art. 27 Rinvio
Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato
alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei
documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei
documenti nei concorsi per le carriere statali. Restano ferme le disposizioni del regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto
per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
Art. 28 Norme abrogate
Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge
14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,
la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma
incompatibile con la presente legge. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive
modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12
e 14. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |