Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivitą amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo.
Art. 1 Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai
soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di
vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli
interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare
che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art. 2 Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui
territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e'
trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci
giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal
parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di
nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e'
resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il
centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori
di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di
attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto
il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le
copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonche' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. E' comunque
fatta salva la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o
documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso
sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il
seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune
competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate
dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti
dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalita' per il rilascio della carta di identita' su supporto
magnetico.
La carta di identita' deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonche',
qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di
diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino
in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione
volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si
esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da
corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i
relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3 Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle
domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno
lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
di riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti
di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita'
dei dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in
documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e
ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal
seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita'
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi
la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel piu'
ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130, e' sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto".
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della
produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a
limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre
limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche
di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di
gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma
5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non
e' soggetta ad autenticazione.
Art. 4 Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. distintivo del sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal
seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal
seguente:
"7. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e
lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".
Art. 5 Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali,
provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a
norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della
lettera b) e' sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti
separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu'
uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il
numero 2) e' aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta'
dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente
comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le
parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le seguenti:
"i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
"qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una
quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5)
e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata con arrotondamento
all'unita' inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento e' da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei
seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata.
Art. 6 Disposizioni in materia di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal
seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformita'
con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione, e secondo principi di
professionalita' e responsabilita'. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potesta'
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva
nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di
vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica
anche ai regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' sostituito dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in
particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui
al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in
cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo
determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti locali,
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri
e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della
giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione e' risolto di
diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto in
organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai
limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilita'
dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal
seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con
provvedimento motivato e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della
provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del
presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilita'
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni
di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le modalita' concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei
commi 1 e 2 dell'articolo 36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari
modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni
forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullita',
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente
della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n.
77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo'
eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra'
provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso
in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,
in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai
seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50
per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da
ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti
o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e
i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal
seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione
non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli
enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile
per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata
con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono,
altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilita' negli enti
locali).
1. Le procedure di mobilita' del personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza
dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1,
gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il
dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale
adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto
del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi
indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con
detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni
per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti
appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni
di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto
per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro
il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31
dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"ventiquattro mesi"; c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale
sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con una
assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono
aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La
disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7 Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la
parola: "emanati" e' sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo
38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t)
prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 e' ricollocata come lettera f, al termine
del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono
sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono
aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono
altresi'" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni
interessati, i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono
sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti:
"legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art. 8 Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei
comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i
comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del
comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal
seguente: "L'intesa dei comuni e delle province e' espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e'
sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle
regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con
le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e' sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse
regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le
direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle
risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186, puo' essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9 Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilitą degli enti
locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo e' delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di
cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative
alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del
medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il
rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita' delle previsioni di bilancio da parte dei
collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di
elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di
azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti
conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria
nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei
debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. In mancanza dei
pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto
legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di
dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi
del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita' di comuni e province sono approvati nel rispetto delle
sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con
valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di
contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa,
la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e
province e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di
tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le
parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole:
"in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita'
di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, e' fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10 Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il
giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed
agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo
deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11 Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431. Competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni. La commissione predetta e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal
decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si
intende espresso in senso favorevole".
Art. 12 Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprieta' pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito il
seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita'
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai
sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello
di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli enti
locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal
fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire
e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con_[8m _[10m regolamento
dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei
comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti
della legge 1 giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20
giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in
tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti
tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle
alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute
prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle
alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici,
aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della
deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere
alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine e' sospeso, fino
a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo
termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono
accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo e' promosso il
procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle
disposizioni vigenti.
Art. 13 Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare
lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati;
sono altresi' abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto
di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o
verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14 Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni
culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al
primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono
apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13,
comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad
acquisirli"; b) il comma 5 e' abrogato.
Art. 15 Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione
governativa e dell'imposta di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e
consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III e' sostituita dalla seguente: "Passaporti,
altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel
territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono
uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di bollo.
L'imposta da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo adotta misure per la semplificazione delle modalita' dei versamenti a favore della
pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti
pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli
uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art. 16 Difensori civici delle regioni e delle province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province
autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti
di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle
province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche
nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle
competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi
ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e
provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente ai
sensi del comma 1.
Art. 17 Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita'
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In
caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa
delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'
esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla
amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere
pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30
miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di
interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche
dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata
se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra
lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore
della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli
delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque
i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando
l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta
giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal
Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete
l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il
quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del
presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le
disposizioni di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale,
adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, e' inserito il
seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole:
"consenso unanime delle " sono sostituite dalle "consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre
conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal
seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio
funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a
tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto
al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono
approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi', un contingente, non
superiore nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della
Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione
presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori
ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e'
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa,
dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane, il
personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa presso altri
enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' istituito un
Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e
il controllo dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro
medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche
a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unita'.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in
corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate
al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3giugno 1996, n. 307,
convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate
nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e
aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura
informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati
per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si
applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le
competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi
di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo
alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza
e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee
di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio
presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici
pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione
interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni,
compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo
interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana
le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i
criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla
deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente
dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad
essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine
di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richlesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o
piu' ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio
di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3,
della legge 23 agosto1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di
Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di
cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi
di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o
e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di
atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di
Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto
normativo, i cui articoli risultino di particolare complessita' in ragione dell'elevato
numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine,
stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli
commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non
oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano
in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli
articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni
valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali,
nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni
dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che
le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di
consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi
elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare
complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita' deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalita' organizzative e di
espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono
trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione
dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non
possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in
sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei
limiti delle illegittimita' denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un
quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un
quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano
richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di
rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo e' esercitato, dalla data di
rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico,
se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da' comunicazione all'ente, entro
quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia
se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo e' esercitato, con gli effetti
predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimita' diventa esecutiva
se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque
avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato
regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento,
trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato
regionale di controllo da' comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
41. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita' dell'atto alle
norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di
annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di
legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi allegati
alle stesse. 42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti di cui al comma 33, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente
deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o
dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle
risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma
43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da
parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per
la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo
termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo
di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal
comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17
febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei
casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al
giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanita'", sono
inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente
agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito' dal seguente: "Il divieto non si
applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente:
"Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di
complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli
articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la
costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da
parte di enti locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai
sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6
e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1,
comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la
localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per azioni, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi,
mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia
di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice
civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro
tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento
di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di
conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle
societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 51 possono essere alienate anche
ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende
speciali alle societa' di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche prevedere la scissione
dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonche' agli articoli
2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) e'
sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del
servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
59. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e
della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree
interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse.
Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di
esproprio da parte del comune.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del
consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', anche per le aree non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprieta' degli enti locali interessate dall'intervento possono essere
attribuite alla societa' a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di trasformazione
urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e
i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od
opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese
per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione
dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e
gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma
143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano
dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalita' con le quali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle
regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel
demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si
tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' di beni che siano stati conferiti
nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 24 gennaio 1994,
n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni
successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario
pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalita' giuridica di diritto pubblico
e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista
dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di
nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto
dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo
51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale.
I1 segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della - pag. 13 - legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, puo'
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di
vacanza, assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di
cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata corrispondente
a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il
segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato,
fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina e' disposta non prima
di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o
del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato.
71. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di
incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di quattro
anni. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a
disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attivita' dell'Agenzia
stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78 presso
altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio.
Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri
d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a` titolo di indennita' per
l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in
qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita'
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica
ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a
carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del
segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede
di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per
concorso, e' articolato in sezioni regionali.
76. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di
riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.
L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un
presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa
composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle
sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero
dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una
percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e
funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei
sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di stipulare
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante
concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze
politiche, economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia,
l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali,
l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalita' di svolgimento dei
concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il
procedimento disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento
hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso. Il regolamento dovra' conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito
dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile
dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle
procedure in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle
disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile
dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo riservato ai
frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il
rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di
segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero
per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione dei segretari comunali provinciali e dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i
criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede
decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si
avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei
diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un
albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e
provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente
articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare
il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima
assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina
transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed
economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il
trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito
ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti
nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per
quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile
in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo
nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via
di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto
per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria
legislazione. Nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione di
apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n.
118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le
parole: "nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di
legittimita'".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire alle regioni
e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi
nonche' di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresi' stabilire
limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita' e
dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate
tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a
favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tali parcheggi
possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del
traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti:
"salvo che si tratti di proprieta' non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del
procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine
il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e
23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo
1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e
sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 4 e
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n.
575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche,
associazioni, imprese, societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano piu'
rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della
predetta legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e'
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti minimi qualificanti per
ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-
disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti,
nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con
atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di
ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96.Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con
la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18
febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei
diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base
ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di
requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego,
nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge
19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme per la formazione degli
insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia,
nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
stipulare apposite convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area
linguistica francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte
delle universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina si applica
ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su
proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di
stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti
concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presenta
ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici
universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonche' con
l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti
didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti
didattici di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi di
studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle
strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza
delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita';
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche' sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'universita'.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica puo' sentire il CUN su altre materie di interesse
generale per l'universita'.
104. Il CUN e' composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di
settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle
universita'; d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la
valida costituzione dell'organo.
106. Le modalita' di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei
membri di cui al comma 104, lettera a), e' comunque attribuito ai professori ordinari e
associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione
del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui
al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una
corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, sono regolate dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico e
amministrativo, secondo i propri ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle
universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle
amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la
relazione di cui al comma 1 di detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato con il direttore
amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata
determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede
degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita' di cui all'articolo 50 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di
ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori
universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata
diretta, da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle
modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei
termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,
sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di
specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli
insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori
scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo
programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle
facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
programmazione universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche convenzioni con gli
ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in
facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del
trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF
pareggiati, i quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai
professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle
convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo
in godimento per il personale tecnico- amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio
dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente
comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di cui al presente
comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per
l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole:
"per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari,
anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione
alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento
cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita' didattiche, le universita' potranno
stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in
particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal
seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono
ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente
articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, l'articolo
14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
245, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione di una
universita' non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio
universitari aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e
non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui
termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale,
quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione
autonoma della Valle d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono
determinati annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in
particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la
potesta' di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al
comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia esercitera' le relative
funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di cui al presente comma si
procedera', successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e
sviluppano la collaborazione scientifica con le universita' e con i centri di ricerca
degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze
sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati
di studio sia presso entrambe le universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti
ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e
istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei
corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto
l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni
dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi
internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma
95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della
provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e
ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza
e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in
vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facolta'.
Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni
titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione,
presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai
medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi di Trento possono disporre la
nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a
quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima,
per l'universita' di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche
previste per ciascun tipo di qualifica.
La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'universita' istituita nel
territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa
intesa con il Ministro dell'universita' _[8m _[10m e della ricerca scientifica e
tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono
istituire la facolta' di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di
laurea e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e
quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c),
al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale
dell'universita' di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca,
nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e' rilasciato dalla
universita' di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui e' sede
amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da
una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui
almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della
commissione non devono appartenere alla predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con leggi provinciali, ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'universita' degli studi
di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici
programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola:
"contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e'
sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di
ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il mandato dei membri del collegio non e' rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo puo' prevedere il trasferimento
della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione
e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa'
di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le
azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi
compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo
6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" e' sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre
1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del
Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e
degli istituti di partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo svolgimento
delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che
dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e
quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati,
in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e
delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubbloica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK |