Norme
sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Art. 1 Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti
La produzione agli organi della Pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro
formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla
presente legge.
Art. 2 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
La data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, la stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in
vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente, o discendente, la
posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le
modalità di cui all'articolo 20.
Art. 3 Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e
qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa , in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e
autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi la normale
documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I
regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed
eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della
dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
Art. 4 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
L'atto di notorietà concernete fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il
quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità
di cui all'articolo 20.
Art. 5 Documentazione mediante semplice esibizione
Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale
possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche
di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica
amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6 Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario
competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da
essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è
sottoscritto dal funzionario o dall'interessato. Nel caso in cui non sia prescritta la
presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con
le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio
dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura
dell'interessato.
Art. 7 Copie autentiche
Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in
vigore.
Art. 8 Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci
Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti
rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato
stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 9 Documenti spontaneamente esibiti
Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono valide a tutti gli effetti
gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari
dalla amministrazione.
Art. 10 Accertamenti d'ufficio
La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove
richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla
amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
Art. 11 Certificazioni contestuali
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e
qualità personali concerneti la stessa persona debbono essere contenute in un unico
documento.
Art. 12 Redazione di atti pubblici
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono
redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina, i detti sistemi possono essere
utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri per la grazia e giustizia e per
il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.
Art. 13 Stesura degli atti pubblici
Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non
lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. Per le variazioni da apportare al
testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si
cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.
Art. 14 Autenticazione di copie
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute,
oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti
sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri per la
Grazia e Giustizia e per il Tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano
anche per la formazione di copie autentiche. L'autenticazione delle copie può essere
fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa
consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia,
dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale
deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il
pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da
bollo apposte sulle copie rilasciate.
Art. 15 Legalizzazione di firme
La legalizzazione di firme è la attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della
autenticità della firma stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il
cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve
indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
Art. 16 Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia
in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 17 Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad
autorità estere sono, ove da queste richieste, legalizzate dal ministro competente e, con
successiva legalizzazione, dal ministro degli affari esteri. Le firme sugli atti e
documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su
atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
il secondo comma dell'articolo 18. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati
nello stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica, o
consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministro degli affari esteri.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Art. 18 Atti non soggetti a legalizzazione
Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie
ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la
data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 19 Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 20 Autenticazione delle sottoscrizioni
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione
può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a
ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.
Art. 21 Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme
L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli
2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di Lire 400 per ciascuna
dichiarazione. La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle
firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino sono
soggette a tassa di concessione governativa di Lire 200. Parimenti, è dovuta la tassa di
concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme
previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per la certificazione di
conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo. Le tasse
di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a
cura del pubblico ufficiale che provvede all'autenticazione delle sottoscrizioni o alla
legalizzazione delle firme.
Art. 22 Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione di firme
Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono far
seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio
sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato
per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il
timbro, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.
Art. 23 Esenzioni fiscali
Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per
le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da
legalizzare. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato
di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto
nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla
autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di
povertà.
Art. 24 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave,
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli,
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 25 Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti
Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed
agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la
corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo. Salvo
quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e
per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale
facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della
autenticazione. Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di
volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro
interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 26 Sanzioni penali
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei
precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che
autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non più
rispondenti a verità. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono
compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente
legge.
Art. 27 Rinvio
Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato
alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei
documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei
documenti nei concorsi per le carriere statali. Restano ferme le disposizioni del regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto
per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
Art. 28 Norme abrogate
Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge
14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,
la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma
incompatibile con la presente legge. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive
modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12
e 14. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |