La Protezione Civile è un organizzazione diffusa su tutto
il territorio nazionale e gestita direttamente dagli Enti Locali.
Il suo scopo è quello di rendere operativo un sistema capace di tutelare le persone, le
strutture e l'ambiente dai rischi e dagli effetti causati dalle calamità naturali o da
ogni altra situazione di emergenza.
E' ovvio dunque che il primo fronte in cui si muove la Protezione Civile è quello della
prevenzione e della valutazione del pericolo e quindi l'abbattimento dei potenziali rischi
per i cittadini.
Il personale della Protezione Civile operante nei Comuni è costituito da volontari, i
quali sono diretti e coordinati dalle Amministrazioni Locali.
Con la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è stato istituito il Servizio Nazionale della
Protezione Civile che fissa gli obiettivi, definisce gli eventi e classifica le attività
di Protezione Civile.
Gli obiettivi chiaramente indicati dalla legge sono la tutela dell'integrità della vita,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti
da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi.
Sono addetti a tale tutela le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio.
Gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo sono
ripartiti in 3 categorie:
Eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
Eventi che per la loro natura ed estensione comportino
l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
Eventi che per intensità ed estensione devono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Le attività di protezione civile sono dalla legge così
classificate:
Prevenzione: adozione di misure finalizzate ad evitare o
ridurre al minimo la probabilità di danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
Soccorso: interventi diretti ad assicurare ogni forma di
prima assistenza alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso.
Emergenza: ovvero attuazione coordinata con gli organi
istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
COMPITI ATTRIBUITI AI COMUNI:
Il Decreto Legislativo n. 112/1998, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti Locali", disciplina le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite
alle Regioni ed agli Enti Locali.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
All'attuazione, in ambito comunale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali.
All'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli
relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso
di eventi calamitosi in ambito comunale.
Alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali
di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142
del 8 giugno 1990, ed in ambito montano tramite le comunità montane e alla cura della
loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali.
All'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.
Alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti.
All'utilizzo del volontariato di protezione civile a
livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
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